Regolamento›Capo III
Art. 40
Attacchi delle funi o delle catene portanti
In vigore dal 1 dic 1963
40.1 Gli attacchi delle funi o delle catene portanti devono essere eseguiti a regola d'arte.
40.2 Gli attacchi devono essere calcolati per il carico statico massimo di esercizio, con coefficiente di sicurezza non minore di 8.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-40