RegolamentoCapo III

Art. 41

Funi e catene di compensazione

In vigore dal 1 dic 1963
41.1 Le funi o le catene di compensazione devono essere calcolate come indicato nell', con coefficiente di sicurezza non minore di 5. 41.2 Gli attacchi delle funi, o delle catene, devono essere fissati al loro sostegno in modo da impedire lo sganciamento accidentale. 41.3 Gli attacchi devono essere calcolati per il carico statico massimo di esercizio, con coefficiente di sicurezza non minore di 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo