Titolo SECONDO

Art. 25

In vigore dal 21 apr 1963
Nei Comuni ove non esistono dispensari antivenerei il medico condotto deve visitare e curare. gratuitamente in ambulatorio chiunque sia affetto la malattia venerea. A tal fine saranno messi a sua disposizione: a) i mezzi occorrenti per; prelevare ed inviare ai La bara tori provinciali di igiene e profilassi materiali patologici ai fini delle analisi di competenza; b) i medicinali necessari alle cure; c) le schede ed i moduli conformi a quelli predisposti dal Ministro della sanità; d) il registro di cui al terzo comma dell' del presente regolamento. Alla fine di ciascun anno il medico condotto invia all'Ufficio del medico provinciale un dettagliato rapporto sull'attività svolta nel settore antivenereo. Il medico, provinciale formula le proposte del caso, dai fini della assegnazione di premi ai sanitari particolarmente meritevoli per l'attività svolta nel settore
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-25

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