Titolo SECONDO
Art. 21
In vigore dal 21 apr 1963
Il direttore è tenuto a:
a) praticare, le visite e le cure agli ammalati;
b) prescrivere agli infermi i mezzi e le modalità per prevenire, la diffusione del contagio venereo;
c) rilasciare gratuitamente, a richiesta, certificati di malattia e di guarigione;
d) eseguire i comuni accertamenti microscopici per la diagnosi delle malattie veneree e dermoparassitarie sugli infermi che frequentano il dispensario servendosi, per ogni altra indagine che non può essere praticata, nel dispensario della Sezione micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
e) attendere alla profilassi sociale delle malattie veneree impartendo le necessarie istruzioni all'assistente sanitaria visitatrice;
f) svolgere propaganda per la prevenzione delle predette malattie anche mediante conferenze, presso le istituzioni giovanili e le, collettività in genere;
g) curare che siano tenute al corrente, le prescritte registrazioni;
h) effettuare, senza diritto di ulteriori compensi, nei casi previsti dagli del presente regolamento, le visite e la cura dei detenuti; in tale compito, tuttavia, può essere sostituito da altro specialista addetto al dispensario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-21