Art. 21
Titolo SECONDO

Art. 21

33 / 45
In vigore dal 21 apr 1963
Il direttore è tenuto a: a) praticare, le visite e le cure agli ammalati; b) prescrivere agli infermi i mezzi e le modalità per prevenire, la diffusione del contagio venereo; c) rilasciare gratuitamente, a richiesta, certificati di malattia e di guarigione; d) eseguire i comuni accertamenti microscopici per la diagnosi delle malattie veneree e dermoparassitarie sugli infermi che frequentano il dispensario servendosi, per ogni altra indagine che non può essere praticata, nel dispensario della Sezione micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi; e) attendere alla profilassi sociale delle malattie veneree impartendo le necessarie istruzioni all'assistente sanitaria visitatrice; f) svolgere propaganda per la prevenzione delle predette malattie anche mediante conferenze, presso le istituzioni giovanili e le, collettività in genere; g) curare che siano tenute al corrente, le prescritte registrazioni; h) effettuare, senza diritto di ulteriori compensi, nei casi previsti dagli del presente regolamento, le visite e la cura dei detenuti; in tale compito, tuttavia, può essere sostituito da altro specialista addetto al dispensario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-21