Capo III
Art. 12
In vigore dal 21 apr 1963
Tutti i casi di malattie veneree con manifestazioni contagiose in atto comportano l'obbligo della denuncia al medico provinciale.
Detta denunzia, di regola, non è nominativa e deve essere compilata su apposito modulo, nel quale, oltre alla diagnosi, dovranno essere indicate l'età, il sesso, il Comune di residenza e la data di inizio della malattia della persona che ha richiesto l'assistenza; deve inoltre contenere notizie sulla probabile fonte di contagio ai fini dell'indagine epidemiologica.
I sanitari che hanno in cura infermi di malattie veneree e, in particolare, gli specialisti in dermosifilopatia devono tenere un registro in cui saranno iscritti e numerati progressivamente tutti i pazienti riscontrati affetti da malattie veneree e tutte le notizie circa la diagnosi e la cura praticata.
Detto registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità sanitaria.
Il sanitario che omette la denunzia è passibile delle sanzioni di cui all' della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora ometta di istituire e di tener in regola il registro di cui al comma precedente il medico provinciale lo deferisce al Consiglio dell'Ordine dei medici perché venga promosso il procedimento disciplinare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-12