Capo III
Art. 30
In vigore dal 21 apr 1963
Gli ospedali generali e le cliniche dermosifilopatiche devono ricoverare gli infermi affetti da malattie veneree.
Le spese di degenza, limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa, a carico dello Stato, tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri aventi tra loro fini statutari la cura gratuita delle malattie veneree e salvo che il relativo onere faccia carico per legge, per regolamento, per statuto, o in forza di convenzione, ad altri enti od istituti.
Le spese per ricoveri di cui al comma precedentemente gravano sul bilancio del Ministero della sanità e non possono superare quelle stabilite per gli ammalati non abbienti ricoverati in corsia comune.
Il Ministero della sanità può stipulare apposite convenzioni per la istituzione di reparti ospedalieri specializzati per la cura delle malattie veneree.
Dette convenzioni devono stabilire i requisiti dei reparti stessi, le modalità per il funzionamento, la direzione tecnica, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di ospedalità. Questa non può superare le medie fra la retta di medicina e quelle di chirurgia dello stesso ospedale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-30