Titolo SECONDO

Art. 22

In vigore dal 21 apr 1963
L'assistente sanitaria visitatrice coadiuva il direttore nel servizio del dispensario ed attende principalmente alle ricerche epidemiologiche. Per ogni caso di malattia venerea accertata in persone contagiate e per ogni caso di malattia venerea con manifestazioni contagiose in atto riscontrata in qualsiasi persona, esegue prontamente gli accertamenti epidermologici necessari per individuare la sorgente d'intenzione e per conoscere - quando trattasi di coniugati se sia stato contagiato il coniuge o trasmessa l'infezione ai figli. In casi particolari e per motivi di opportunità la ricerca epidermatologica, a richiesta del direttore del dispensario, può essere affidata ad una delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Comune o altro ente. Detti enti sono tenuti ad aderire alla richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree. — Testo vigente | Portale Normativo