Titolo SECONDO
Art. 17
In vigore dal 21 apr 1963
L'istituzione dei dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree è obbligatoria per i Comuni capoluoghi di Provincia e per quelli aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti possono peraltro, da soli o riuniti in consorzio con altri Comuni, istituire dispensari antivenerei.
L'istituzione dei dispensari antivenerei può essere resa obbligatoria con decreto del Ministro per la sanità, per i Comuni di cui al precedente comma quando speciali circostanze o una notevole diffusione delle malattie veneree ne determinano la necessità.
Nelle città ove esistano cliniche dermosifilopatiche universitarie, ospedali od altri enti pubblici particolarmente idonei, l'esercizio dei dispensari può essere affidato a tali istituti, sia dai Comuni sia direttamente dal Ministero della sanità.
Il Ministero, della sanità, ove ne ravvisi la necessità può inoltre, affidare l'esercizio dei dispensari ad enti pubblici di carattere nazionale che perseguono fini di assistenza sanitaria e siano ritenuti idonei a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della sanità Detti dispensari devono funzionare a cura degli enti che li hanno istituiti; il Ministero della sanità contribuire alle spese di gestione, oltre che con la fornitura dei medicinali, anche contributi annuo che nona metà delle spese di gestione per quello obbligatori.
Le modalità di funzionamento, la misura del contributo, il numero dei dispensari, sono stabiliti per convenzione fra il Ministero della sanità e gli enti interessati. Per i dispensari obbligatori, quando manchi il consenso del Comune sulla misura del contributo, questo sarà determinato con decreto ministeriale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-17