Capo III
Art. 13
In vigore dal 21 apr 1963
I sanitari dispongono di appositi moduli predisposti dal Ministero della sanità per le comunicazioni che sono tenuti ad effettuare, alle persone cui compete l'obbligo di far curare i minori e ai medici provinciali nei casi contemplati negli della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-13