Capo III

Art. 13

In vigore dal 21 apr 1963
I sanitari dispongono di appositi moduli predisposti dal Ministero della sanità per le comunicazioni che sono tenuti ad effettuare, alle persone cui compete l'obbligo di far curare i minori e ai medici provinciali nei casi contemplati negli della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-13

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Art. 13 Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree. — Testo vigente | Portale Normativo