Capo II
Art. 9
In vigore dal 21 apr 1963
La persona cui sia stato rivolto, dal medico provinciale l'invito a sottoporsi agli accertamenti di cui all'articolo precedente, deve certificare il suo stato di salute in relazione alla presente infezione contagiosa, esibendo attestazione rilasciata dall'istituto o dal sanitario designato dal medico provinciale.
Ove la persona non si presenti alla visita, ovvero non esibisca il certificato rilasciato dal medico di fiducia, oppure venga accertata a suo carico l'infezione venerea in false contagiosa, resta in facoltà del medico provinciale di disporne l'allontanamento dal luogo di lavoro nei casi previsti dall' della legge 25 luglio 1956, numero 837, di invitarla a curarsi, prescrivendone, ove occorra, il ricovero in apposito luogo di cura. L'ordine di allontanamento dal luogo di lavoro deve essere comunicato all'ispettore medico del lavoro.
In caso di rifiuto provvede d'ufficio ad adottare le opportune misure profilattiche compreso, se del caso l'ordine di ricovero.
L'efficacia dei relativi provvedimenti cessa non appena resti accertato, con apposita attestazione medica, che la malattia non esisteva e che non presenta più manifestazioni contagiose.
Per l'esecuzione dell'ordine di ricovero il medico provinciale può richiedere l'assistenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-9