Capo II
Art. 11
In vigore dal 21 apr 1963
L'ispettore dermosifilografico provinciale coadiuva il medico provinciale nella vigilanza delle attività inerenti alla profilassi e alla cura delle malattie dermoveneree, procedendo anche a periodiche ispezioni, in particolare l'ispettore dermosifilografo provinciale deve:
1) attendere alla vigilanza su tutti i dispensari pubblici antivenerei da qualsiasi ente dipendenti - - università, ospedali, Comuni - convenzioni o non con il Ministero della sanità, degli ambulatori dipendenti da enti mutuo previdenziali, dei consultori dermofilopatici dell'O.N.M.I. dei servizi dermovenerei negli istituti di prevenzione e di pena e nella case di rieducazione minorile, dei reparti dermovenerei ospedalieri;
2) assicurarsi che per ogni nuovo caso di malattia venerea soprattutto di sifilide primo-secondaria sia eseguita a accurata inchiesta epidemiologica per il reperimento della fonte di contagio;
3) assistere e consigliare il medico condotto per gli adempimenti previsti dagli della legge 25 luglio 1956, n. 837 (accertamenti diagnostici, idoneità delle cure, forniture dei medicinali, compilazione delle statistiche, tenuta dei registri);
4) collaborare e vigilare per il regolare svolgimento degli esami sierologici di massa previsti dall' della legge, mantenendo a tal fine contatti con gli istituti elaboratori autorizzati ad eseguire gli esami sierologici ai sensi dell' della legge;
5) eseguire, a richiesta del medico provinciale visite di controllo sulle persone indiziate di essere affette da malattie veneree con manifestazioni contagiose;
6) vigilare, in genere, sulla esecuzione delle misure di ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie.
L'ispettore, dermosilografo ha l'obbligo di risiedere nel capoluogo della Provincia per la quale è stata conferita la nomina, nonché di essere presente almeno due volte la settimana nell'Ufficio del medico provinciale, secondo l'orario prestabilito da quest'ultimo in relazione alle esigenze del servizio di sua competenza.
Il medico provinciale per rilevati ragioni può autorizzare l'ispettore dermosifilografo a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col piano regolare adempimento dei propri doveri.
Il Ministro per la sanità con proprio decreto determina il numero e le circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi.
Il Ministero della sanità può, su domanda, assegnare ad altra sede l'ispettore dermosifilografo.
Uno o più ispettori dermosifiligrafi possono essere incaricati dal Ministro per la sanità dell'espletamento di speciali compiti inerenti all'organizzazione e vigilanza dei servizi antivenerei su scala nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-11