Titolo PRIMO
Art. 6
In vigore dal 21 apr 1963
Per l'attuazione delle norme di cui al secondo comma dell' della legge 25 luglio 1956, n. 837, chiunque intenda contrarre matrimonio può avvalersi per accertare il proprio stato di salute di apposite sezioni dei dispensari.
Le visite, gli accertamenti e le relative certificazioni sono gratuite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-6