Titolo PRIMO
Art. 1
In vigore dal 21 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art 87 della Costituzione;
Visto la legge 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per il tesoro, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
La cura delle malattie previste dall' della legge 25 luglio 1956, n. 837, è obbligatoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-1