Titolo PRIMO

Art. 1

In vigore dal 21 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art 87 della Costituzione; Visto la legge 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio superiore di sanità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per il tesoro, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: La cura delle malattie previste dall' della legge 25 luglio 1956, n. 837, è obbligatoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-1

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Art. 1 Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree. — Testo vigente | Portale Normativo