Titolo PRIMO

Art. 5

In vigore dal 1 gen 2001
Chiunque debba presentare certificato di sana costituzione fisica o comunque attestante l'idoneità fisica e psichica per l'espletamento di una determinata atti vita e le persone elio, intendono esercitare il baliatico devono sottoporsi ad esami sierologici del sangue per l'accertamento della lue. I militari all'inizio del servizio ed all'atto dell'invio in congedo, gli aspiranti all'arruolamento nei Corpi militari e militarizzati dello Stato, i detenuti e di minorenni da rieducare sono obbligatoriamente sottoposti agli esami di cui al primo comma. I suddetti accertamenti sono eseguiti gratuitamente e sono del pari rilasciati gratuitamente i certificati attestanti l'avvenuto accertamento. L'interessato sul quale sia stata accertata l'infezione in atto, deve essere riservatamente informato dell'esito degli accertamenti eseguiti e dell'obbligo della cura.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art.93, comma 1) che al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-5

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