Titolo PRIMO

Art. 3

In vigore dal 21 apr 1963
Agli effetti della legge 25 luglio 1956, n. 837, è fatto obbligo agli esercenti la patria, potestà o la tutela, di provvedere alla cura dei minori o di coloro che sono affidati alla loro tutela quando siano a conoscenza che i medesimi sono affetti da malattie veneree. I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 30.000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-3

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