Capo II
Art. 8
In vigore dal 21 apr 1963
Il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere che una persona sia affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose e possa diffonderla, può disporre gli accertamenti previsti dalla legge 25 luglio 1954, n. 837.
Il medico provinciale è tenuto ad usare al riguardo ogni riservatezza e cautela.
Fermo restando il divieto per l'autorità di pubblica sicurezza, di disporre accertamenti sanitari per le persone accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1955, n. 75, la circostanza di essere dedita alla prostituzione non è preclusa di accertamenti sanitari da parte dei medico provinciale quando si verificano le condizioni di cui al primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-8