Titolo PRIMO

Art. 2

In vigore dal 21 apr 1963
Chiunque è affetto da malattia venerea deve farsi curare negli appositi dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree, ovvero dal medico condotto o da un medico di propria, scelta, sottoponendosi a tutti i necessari accertamenti di laboratorio. I contravventori sono puniti ai sensi dell' della legge 29 luglio 1956, n. 837 con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000, gli infermi affetti da malattia venerea hanno il diritto di essere, visitati e citrati gratuitamente in ogni stadio della malattia presso, gli appositi dispensati, ovvero in mancanza da i medico condotto ed hanno diritto di usufruire di tutti i necessari accertamenti di laboratorio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-2

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