Capo III
Art. 15
In vigore dal 21 apr 1963
Qualora l'accertamento di laboratorio sua richiesto tramite un sanitario, l'obbligo di cui al precedente incombe a tale professionista, al quale il medico laboratorista comunicherà in via riservata il risultato.
IL sanitario che rilascia certificati di sana costituzione fisica comunque attestanti l'idoneità fisica e psichica per l'espletamento di una determinata attività è tenuto, all'atto della consegna del certificato in parola o nel più breve tempo possibile, ad informare l'interessato dei risultati degli accertamenti eseguiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-15