Capo III
Art. 16
In vigore dal 21 apr 1963
Il medico provinciale deferisce i sanitari che non abbiano adempiuto ai loro obblighi all'autorità giudiziaria od al competente Ordine sanitario.
L'Ordine predetto è tenuto a comunicare all'Ufficio del medico provinciale i provvedimenti adottati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-16