Art. 16
Capo III

Art. 16

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In vigore dal 21 apr 1963
Il medico provinciale deferisce i sanitari che non abbiano adempiuto ai loro obblighi all'autorità giudiziaria od al competente Ordine sanitario. L'Ordine predetto è tenuto a comunicare all'Ufficio del medico provinciale i provvedimenti adottati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-16