Titolo SECONDO

Art. 20

In vigore dal 21 apr 1963
Il dispensario deve essere aperto tutti i giorni almeno per tre ore alla mattina e per due ore il pomeriggio. I dispensari prestano gratuitamente l'opera, a tutti i malati che vi accedono, devono curare anche le dermatosi parassitarie e devono costituire dei centri di profilassi e di propaganda. I dispensari siti nelle città marittime, sprovviste, degli appositi dispensari di cui all' della legge 25 luglio 1956, n. 837, devono prestare gratuitamente la propria opera agli equipaggi della, marina mercantile appartenenti a qualunque nazionalità, ai sensi del regio decreto 11 aprile 1926, n. 1133, che approva e rende esecutiva, in Italia, la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1 dicembre 1924 per la profilassi e la cura delle malattie veneree al personale della marina, mercantile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-20

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Art. 20 Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree. — Testo vigente | Portale Normativo