Titolo SECONDO

Art. 23

In vigore dal 21 apr 1963
L'infermiera appronta lo strumentario, assiste il sanitario nelle visite e nelle, cure, disciplina l'accesso del pubblico, vigila sulla pulizia dei locali e tiene aggiornati i registri e le schede di cui all' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-23

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Art. 23 Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree. — Testo vigente | Portale Normativo