Titolo SECONDO

Art. 24

In vigore dal 21 apr 1963
L'istituzione e l'esercizio di dispensari antivenerei da parte di enti diversi dai Comuni e dalle cliniche universitarie e dermosifilopatiche, di cui all'ultimo comma dell' ed all' della legge 25 luglio 1956, numero 837, è subordinata all'osservanza di tutte le norme previste per i dispensari comunali antivenerei. In apposite convenzioni saranno stabilite di volta, in volta, in rapporto alle necessità, le norme concernenti i locali, il personale e l'orario del funzionamento dispensarie, consultori dell'O.N.M.I. e degli ambulatori istituiti presso gli enti di previdenza ed assistenza a carattere nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-24

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