Capo II
Art. 29
In vigore dal 21 apr 1963
Le norme di cui ai precedenti si applicano anche agli Istituti per la rieducazione dei minorenni ed ai minorenni ricoverati in tali Istituti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-29