Capo III

Art. 32

In vigore dal 21 apr 1963
Fermo restando il riparto di quattro quinti del fondo stanziato per le spese di cura delle malattie veneree, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il rimanente quinto del fondo medesimo è erogato a seguito di ulteriori giustificate richieste di accreditamento
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo