Titolo TERZO

Art. 33

In vigore dal 1 gen 2001
La ricerca sistematica dei casi di sifilide ignorata, a mezzo di esami sierologici tra le persone che richiedono il rilascio di un certificato di sana costituzione fisica o comunque attestante l'idoneità il fisica e psichica per l'espletamento di una determinata attività a norma dell' della legge 25 luglio 1956, n. 837, tra le persone che intendano esercitare il baliatico, tra i militari all'inizio del servizio e all'atto dei loro invio in congedo, tra gli aspiranti all'arruolamento volontario nei Corpi militari e militarizzati dello Stato, tra i detenuti i minorenni da rieducare, nonché tra i nubenti che chiedono l'accertamento del proprio stato di salute, deve essere di regola effettuata: a mezzo di una, reazione standard e con un unico antigene in conformità delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero della santità. Nel caso che la suddetta reazione dia un risultato positivo o dubbio, sullo stesso campione di siero devono essere eseguite le altre reazioni secondo le tecniche prescritte dal Ministro della sanità, il prelievo di sangue per i suddetti esami è effettuato di regola presso l'ambulatorio o dispensario in cui è fatta la visita del sanitario cime rilascia, il certificato e a mezzo di apposite provette a vuoto sterilizzate e munite preferibilmente di ago individuale. Dette provette devono essere fornite per il tramite del laboratorio che eseguirà gli esami sierologici. Per garantire il segreto, sull'identità dell'eventuale ammalato i campioni dovranno essere contrassegnati con un numero. Il Ministero provvederà, trimestralmente alla liquidazione delle spese, a carico dello Stato, per gli esami sierologici predetti in base alle tariffe da stabilire con apposito decreto.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art.93, comma 1) che al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e' abrogato il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-33

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