Capo II

Art. 38

In vigore dal 21 apr 1963
I Laboratori provinciali di igiene e profilassi - Sezione medico micrografica, il Laboratorio centrale di igiene e profilassi delle ferrovie dello Stato, quelli annessi alle Cliniche universitarie e agli Istituti universitari di igiene, di microbiologia e di patologia agli ospedali di prima e seconda categoria, ai dispensari comunali per la diagnosi e la cura delle malattie veneree possono eseguire, senza l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, gli esami sierologici e gli altri accertamenti di laboratorio relativi alle malattie i veneree.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo