Capo II
Art. 37
In vigore dal 21 apr 1963
Gli istituti ed i laboratori pubblici e privati che, ai termini dell' della legge, intendano essere autorizzati ad eseguire esami sierologici e gli altri accertamenti relativi alle malattie veneree, devono avanzare istanza al Ministero della sanità, tramite l'Ufficio, dei medico provinciale che provvede, all'inoltro della istanza medesima previo parere del Consiglio provinciale di sanità.
L'istanza dovrà indicare:
1) a denominazione e la sede dell'istituto o laboratorio;
2) gli esami si intendono eseguire;
3) le apparecchiature e le attrezzature che vengono destinate agli esami predetti.
Alla istanza stessa devono essere allegati:
a) una documentazione diretta a comprovare la preparazione tecnica del personale cui è demandata l'esecuzione degli esami e degli accertamenti;
b) una dichiarazione con la quale il direttore dello istituto o laboratorio si impegna alla osservanza, delle direttive del Ministero della sanità, sia per il numero ed il tipo delle ricerche diagnostiche di laboratorio, sia per le metodiche ad esse relative, e accetta le tariffe stabilite.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-37