Capo III
Art. 42
In vigore dal 21 apr 1963
Gli enti, le istituzioni e i laboratori che provvedono alle consultazioni, agli accertamenti e alla cura delle malattie previste, dall' della legge, sono tenuti alla osservazione di ogni possibile cautela per assicurare il segreto professionale e di ufficio sulla identità del malato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-42