Capo II
Art. 41
In vigore dal 21 apr 1963
Chiunque intenda realizzare iniziative di educazione sanitaria nei confronti del pericolo venereo è tenuto a darne, notizia il Ministero della sanità.
È vietato ai sensi dell' della legge 25 luglio 1956, n. 837, ogni forma di richiamo pubblicitario relativo a rimedi, durata e metodi di cura per le affezioni veneree e sessuali in genere.
I contravventori sono puniti a norma di legge
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-41