Capo II

Art. 41

In vigore dal 21 apr 1963
Chiunque intenda realizzare iniziative di educazione sanitaria nei confronti del pericolo venereo è tenuto a darne, notizia il Ministero della sanità. È vietato ai sensi dell' della legge 25 luglio 1956, n. 837, ogni forma di richiamo pubblicitario relativo a rimedi, durata e metodi di cura per le affezioni veneree e sessuali in genere. I contravventori sono puniti a norma di legge
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo