Capo II
Art. 40
In vigore dal 21 apr 1963
Il Ministero della sanità indice periodicamente corsi di aggiornamento clinico-diagnostico e terapeutico nel settore venereologico per medici condotti e ufficiali sanitari ed in genere per sanitari addetti alle istituzioni antiveneree.
Analoghi corsi periodici, di aggiornamento nel settore diagnostico di laboratorio delle malattie, veneree sono indetti per il personale medico dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Le spese relative ai corsi predetti fanno carico al bilancio del Ministero della sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-40