Capo III
Art. 31
In vigore dal 21 apr 1963
I ricoveri dei malati venerei a carico dello Stato devono essere di norma autorizzati preventivamente, dal medico provinciale.
In caso di ricoveri di urgenza, l'Amministrazione ospedaliere deve darne comunicazione al medico provinciale entro il termine massimo di tre giorni.
La durata di degenza deve essere limitata alla scomparsa delle manifestazioni contagiose e di massima non potrà superare per la infezione treponemica trenta giorni, e per le altre malattie veneree, dieci giorni salvo i casi di comprova necessità, nei quali può essere richiesta una proroga al medico provinciale.
Fanno eccezione le gestanti luetiche che ai fini della profilassi prenatale della fine congenita potranno rimanere ricoverate fino all'espletamento del parto senza bisogno dell'autorizzazione di cui al precedente comma
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-31