Capo II

Art. 28

In vigore dal 21 apr 1963
Gli accertamenti diagnostici e le terapie antiveneree praticate su detenuti vengono trascritti Sulla stessa, scheda tipo di cui alla lettera b) dell'. Detta scheda non deve recare indicazione alcuna sullo stato di detenzione del malato. È redatta in duplice copia una delle due copie è consegnata al detenuto all'atto della sua dimissione dalla casa di pena, agli effetti della prosecuzione della cura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056#art-28

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