Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676›Capo II
Art. 7
In vigore dal 27 apr 1962
Il Ministero dei lavori pubblici, in relazione all' della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, comunica tempestivamente alla Banca nazionale del lavoro la ripartizione per ogni Provincia, dei fondi assegnati nonché l'elenco degli enti incaricati della esecuzione delle opere, la ubicazione delle opere stesse ed il relativo importo.
Gli enti predetti comunicano alla Banca nazionale del lavoro gli estremi essenziali dei contratti stipulati per le singole opere appaltate fra i quali l'importo degli appalti al netto dei ribassi, le modalità e gli importi dei pagamenti.
In base alle comunicazioni prevedute dai due commi precedenti il Comitato di attuazione, di intesa con la Banca, dispone l'impianto di uno schedario di evidenze che riassuma per ogni Provincia e per ogni ripartizione di fondi deliberata, lo stato degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-7