Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676Capo II

Art. 12

In vigore dal 27 apr 1962
Le somme da versare all'entrata del bilancio statale ai sensi dell', secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, nonché le somme provenienti dai rientri delle sovvenzioni di cui all' del presente regolamento a cura degli enti interessati devono essere riepilogate nominativamente, per ciascuno dai menzionati titoli, in distinti elenchi e versate alle competenti tesorerie provinciali entro i quindici giorni successivi, detratto il 25% sugli importi incassati dalle locazioni ai sensi dell'ultimo comma del citato . Per ogni esercizio, i medesimi enti compilano e trasmettono alla Banca nazionale dal lavoro il rendiconto dalla gestione introiti per conto dello Stato, secondo le direttive del Ministero del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-12

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Art. 12 Approvazione del regolamento della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. — Testo vigente | Portale Normativo