Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676›Capo II
Art. 9
In vigore dal 27 apr 1962
La Banca nazionale del lavoro, su richiesta degli Enti indicati nel primo comma dell' della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sia quando costruiscano direttamente, sia quando agiscano come enti gestori in base all' della legge stessa, esegue i pagamenti alle imprese ed agli assegnatari di lavori, in base a certificati di acconto o di saldo compilati dagli enti richiedenti e previo nulla osta degli Uffici del genio civile.
Gli importi dei pagamenti effettuati sono dalla Banca nazionale del lavoro addebitati al conto fruttifero preveduto dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-9