Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676Capo II

Art. 5

In vigore dal 27 apr 1962
Sulla base del fabbisogno annuale, il Ministro per il lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione indicherà al Ministero del tesoro l'importo dei mutui da contrarre a termini dell'. Il ricavo dei mutui sarà - non appena disponibile - versato dal Ministero del tesoro alla Banca nazionale del lavoro che accrediterà i singoli importi in apposito conto fruttifero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-5

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