Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676Capo II

Art. 6

In vigore dal 27 apr 1962
Le Regioni e le Amministrazioni provinciali le quali, a norma dell', secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, intendano integrare le somme destinate ai Comitati provinciali per la realizzazione di più vasti programmi costruttivi comunicano le loro determinazioni al competente Comitato provinciale, formulando eventuali proposte per l'impiego dei fondi messi a disposizione. Il Comitato provinciale da notizia al Comitato di attuazione delle integrazioni suddette e del relativo programma di impiego. Il Comitato provinciale comunica agli enti conferenti i programmi esecutivi ed indica i termini per il versamento alla Banca nazionale del lavoro delle somme conferite.
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