Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676›Capo I
Art. 3
In vigore dal 27 apr 1962
I Comitati provinciali hanno facoltà di chiedere a qualsiasi ente ed ufficio i dati ritenuti utili al fine di acquisire gli elementi indicati nell' della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, per trasmetterli al Comitato di attuazione e per procedere alla ripartizione del fondi nell'ambito provinciale al sensi dell', quarto comma, della legge predetta.
I Comitati provinciali devono tenere uno schedario aggiornato delle domande dei lavoratori agricoli dipendenti singoli ed associati in forma cooperativa sia per la costruzione di nuove abitazioni sia per l'ampliamento o per la riparazione delle abitazioni di loro proprietà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-3