Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676›Capo II
Art. 4
In vigore dal 27 apr 1962
L'esercizio finanziario delle gestioni speciali prevedute dall', terzo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, ha il medesimo inizio e termine di quello dello Stato anche se l'esercizio finanziario degli enti ai quali è affidata la gestione delle opere abbia decorrenza diversa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-4