Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676Capo I

Art. 2

In vigore dal 27 apr 1962
Il Comitato di attuazione del piano di costruzione ha facoltà di chiedere a qualsiasi ente ed ufficio i dati ritenuti utili al fine di acquisire gli elementi necessari per procedere alla ripartizione annuale dei fondi ai sensi degli , n. 1 e 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676. Il Comitato di attuazione, inoltre: a) propone al Ministro per i lavori pubblici i criteri ai quali dovrà uniformarsi l'attività affidata ai Comitati provinciali dall' della legge predetta; b) sottopone alle determinazioni del Ministro per i lavori pubblici i programmi delle opere concernenti i servizi pubblici da eseguire al sensi dell' della legge stessa; c) nell'esercizio dell'azione di vigilanza preveduta dall', n. 2, della ripetuta legge, ha facoltà di eseguire visite periodiche e, se necessario, ispezioni a mezzo di propri membri o di funzionari del Ministero dei lavori pubblici a ciò delegati; d) propone al Ministro per i lavori pubblici il fabbisogno delle spese per il funzionamento proprio e dei Comitati provinciali ai fini dell'adozione del decreto interministeriale preveduto dall', secondo comma, della legge predetta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-2

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