Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676Capo II

Art. 10

In vigore dal 27 apr 1962
La somministrazione dei fondi necessari per il funzionamento del Comitato di attuazione dei Comitati provinciali nonché dei relativi organi esecutivi è effettuata dalla Banca nazionale del lavoro su richiesta del presidente del Comitato di attuazione nei limiti del preventivo di spesa approvato dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro. I Comitati presentano, annualmente, ai suddetti Ministri apposita relazione in ordine alle somministrazioni ricevute e alle spese sostenute. Dette somministrazioni sono addebitate su apposito conto di accantonamento formato dall'affluenza degli interessi maturati sul conto fruttifero. Il residuo avanzo del conto di accantonamento interessi è versato, anno per anno, al Ministero del tesoro, secondo le disposizioni del Ministero stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-10

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