Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676›Capo III
Art. 13
In vigore dal 27 apr 1962
Nel procedere, alla ripartizione dei fondi ai sensi dell', lettera a), della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sulla base di criteri analoghi a quelli fissati dall' della stessa legge, il Comitato provinciale delibera il programma delle costruzioni da eseguire dagli enti preveduti dall', primo comma della legge, determinando altresì la quota da destinare alle costruzioni e quella da destinare ai lavori di riattamento o di ampliamento delle abitazioni di proprietà dei lavoratori agricoli dipendenti.
I programmi sono formulati per Comuni, per minori circoscrizioni territoriali ed anche in relazione a zone agrarie e possono prevedere la formazione di nuovi nuclei edilizi convenientemente ubicati o l'ampliamento di quelli esistenti, con la osservanza delle prescrizioni dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei regolamenti edilizi.
Nei fissare i criteri per la dislocazione e le caratteristiche costruttive degli alloggi, il Comitato provinciale si deve attenere ai migliori sistemi tradizionali locali ed alle direttive di massima del Ministro per i lavori pubblici.
I programmi deliberati dal Comitati provinciali sono comunicati ai Comitato di attuazione, il quale ne accerta la conformità alle direttive del Ministro ai sensi dell', quinto comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-13