Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676Sez. 3

Art. 18

In vigore dal 27 apr 1962
Per l'appalto delle opere mediante licitazione privata l'ente concorda di volta in volta con l'Ufficio del genio civile l'elenco delle imprese da invitare ad ogni gara, in numero non inferiore a sedici. Eventuali, eccezionali proposte di trattativa privata, da ammettere quando si verifichino le circostanze previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, devono essere approvate dal presidente del Comitato di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-18

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