Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676Capo II

Art. 11

In vigore dal 27 apr 1962
Per ogni esercizio, a decorrere dal 1961-62, gli enti interessati devono compilare e presentare alla Banca nazionale del lavoro, non oltre il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto per amministrazione opere debitamente approvato dal Comitato provinciale.
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