Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676›Capo II
Art. 11
11 / 25In vigore dal 27 apr 1962
Per ogni esercizio, a decorrere dal 1961-62, gli enti interessati devono compilare e presentare alla Banca nazionale del lavoro, non oltre il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto per amministrazione opere debitamente approvato dal Comitato provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-11