Art. 10
Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676Capo II

Art. 10

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In vigore dal 27 apr 1962
La somministrazione dei fondi necessari per il funzionamento del Comitato di attuazione dei Comitati provinciali nonché dei relativi organi esecutivi è effettuata dalla Banca nazionale del lavoro su richiesta del presidente del Comitato di attuazione nei limiti del preventivo di spesa approvato dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro. I Comitati presentano, annualmente, ai suddetti Ministri apposita relazione in ordine alle somministrazioni ricevute e alle spese sostenute. Dette somministrazioni sono addebitate su apposito conto di accantonamento formato dall'affluenza degli interessi maturati sul conto fruttifero. Il residuo avanzo del conto di accantonamento interessi è versato, anno per anno, al Ministero del tesoro, secondo le disposizioni del Ministero stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-10