Art. 10

In vigore dal 8 apr 1961
Sono elettori attivi e passivi gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio di cui agli della legge i quali, alla data di compilazione delle liste elettorali di cui al successivo articolo, risultino iscritti nei ruoli previsti dall'art. 36 della legge stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo