Art. 15
In vigore dal 8 apr 1961
La deliberazione di convocazione dei collegi elettorali deve essere adottata dal Consiglio di amministrazione almeno novanta giorni prima della scadenza del quadriennio indicato all', ultimo comma, della legge.
La convocazione è fatta dal presidente della Cassa mutua provinciale, mediante pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia e con un apposito manifesto, rispettivamente da effettuarsi e da affiggersi almeno quindici giorni prima della data della votazione.
Il manifesto di convocazione deve essere affisso ne.
gli albi dei Comuni della provincia e della Cassa mutua provinciale.
A cura del presidente deve esser data notizia sui giornali locali da lui designati dell'affissione del manifesto di cui al precedente comma.
La votazione deve aver luogo non prima del cinquantacinquesimo giorno e non oltre il sessantacinquesimo giorno successivo alla data in cui è stato provveduto alla convocazione dei collegi elettorali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-15